In relazione alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, aventi ad oggetto il “pagamento delle ore di lavoro straordinario”, per cui è intervenuta convocazione dei lavoratori dipendenti della SEUS SCpA, per la data del 13/12/2019, la scrivente O.S. chiede l’immediata sospensione dell’attività conciliativa per le seguenti ragioni.

Anzitutto la versione definitiva del verbale di conciliazione, a parere della scrivente ed alla luce delle precisazioni rese nella nota Prot. 0012949/19 del 6/12/19 della società in indirizzo, va epurata da ogni dichiarazione di rinuncia che il lavoratore è chiamato a rendere che non sia strettamente ed univocamente connessa ai titoli dedotti nell’accordo del 1/10/2019.

Ogni dichiarazione generica, equivoca o più ampia rispetto a quanto concordato nell’incontro con le OO.SS. del 1/10/2019 si palesa inaccettabile e pregiudizievole per i lavoratori da noi rappresentati.

Si invita dunque l’Azienda a rivedere la parte relativa alla “transazione generale novativa”, punto 3 del verbale di accordo, inserendovi solo ed esclusivamente reciproche rinunce attinenti al “pagamento delle ore di lavoro straordinario”, limitandone l’effetto al 31/12/2017.

La richiesta di sospensione è motivata anche dalla mancata ostensione, nel notevole lasso di tempo intercorso tra la data di sottoscrizione del verbale di incontro sindacale del 1/10/2019 e la data odierna, del prospetto di liquidazione del credito vantato dai dipendenti e del piano di recupero del debito degli stessi, che pone i lavoratori nella condizione di dover sottoscrivere, obtorto collo, un accordo transattivo senza comprenderne appieno e con congruo anticipo la portata dellostesso, nonché la correttezza dei calcoli operati dall’Azienda.

Tale inadempiente comportamento, imputabile alla Spettabile in indirizzo, pregiudica gravemente i lavoratori, interessati alla definizione della vertenza de qua, e può definirsi ingiustificato, soprattutto se si considera che l’Azienda ha affermato, nella premessa del verbale di incontro sindacale del 1/10/2019, di essere in possesso di dati contabili concreti e certi, verificati finanche dalla RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile SpA.

Premesso quanto sopra, nel richiedevi copia dei dati contabili asseverati dalla RSM, nella parte di interesse dei lavoratori, da rilasciare nel termine di giorni 3, dal ricevimento della presente, la scrivente vi diffida a sospendere le procedure conciliative in corso e vi intima di apportare le modifiche richieste, nei verbali di conciliazione.

Messina, 12.12.2019