Al Direttore Generale SEUS SCPA
e p.c. All’Assessore Regionale alla Sanità
Ancora una volta siamo costretti ad intervenire per stigmatizzare l’atteggiamento vessatorio di codesta azienda nei confronti del nostro dirigente sindacale.
La fondatezza della nostra accusa è suffragata dal fatto che per i precedenti provvedimenti disciplinari siete stati costretti, dal giudice, a ritirare tutte le contestazioni allo stesso comminate,segno inequivocabile dell’infondatezza delle stesse.
La disperata ricerca di voler necessariamente colpire il dipendente, continua implacabilmente, in una sorta di caccia alle streghe messa in atto per tentare di cogliere in fallo il dipendente.
Nell’ultima spasmodica ricerca, il dipendente è stato accusato e condannato senza neanche il legittimo diritto alla difesa, assurgendo a giustificazioni consolidati principi giurisprudenziali, sui quali nulla da eccepire, tranne che rammentare alla dipendente della commissione disciplinare che la giurisprudenza è varia e provvida per cui va valutata in tutta la sua vastità e varietà e non solo nella parte datorialmente favorevole.
Entrando nel merito della questione e valutando solo l’atto finale (i precedenti sonopropedeutici) che si concretizza con Vs nota prot. n. U- 7168/19 del 24.06.2019, con la quale considerate concluso il procedimento disciplinare con la notifica perfezionata in data 12.06.2019.
Come Voi stessi affermate il dipendente Sciarrone Nicola ha rifiutato la consegna brevi manu da voi unilateralmente proposta ed aveva le sue legittime motivazioni che in appresso significhiamo.
Innanzitutto era la prima volta che veniva usata questa modalità di notifica, poi all’irritualitàsi aggiunga la totale assenza di informazioni, circa la missiva, da parte dell’incaricato alla consegna(che non è un ufficiale giudiziario) e non ha esibito né una formale delega, né ha saputo notiziare il sig. Sciarrone circa contenuto e provenienza, né si poteva capire se all’interno di una busta biancacon su scritto il nominativo Sciarrone Nicola, ci fosse realmente una reale corrispondenza; a questova aggiunto che l’avvenuta consegna doveva attestarsi tramite la firma per ricevuta in un “foglio volante” bianco e non attraverso un regolare registro datato, numerato e vidimato (segno che non è in uso la consegna brevi manu quale prassi consolidata e regolamentata all’interno dell’azienda).
Ad ogni buon conto, ci sembra doveroso fare menzione, a proposito di principi giurisprudenziali, della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 7306 del 14.03.2019 nella quale gli ermellini hanno, in sintesi, sancito il principio che la lettera di sanzione disciplinare non può dirsi consegnata se il dipendente rifiuta la ricezione della comunicazione.
Fatta questa doverosa premessa, che già di suo rende il provvedimento disciplinare e la relativa sanzione nulli, ci preme invece richiamare il principio della mancata diligenza nell’esercizio delle proprie funzioni (norma giuridica sicuramente conosciuta alla commissione pertanto non citata!) perpetrato dalla commissione disciplinare, che a noi sembra più una commissione coercitiva ed inquisitoria.
L’oggetto della contestazione e della successiva sanzione è l’assenza del dipendenteSciarrone alla visita fiscale; si da il caso che lo stesso aveva lasciato il proprio domicilio per recarsi dal medico curante, del ché aveva preventivamente e diligentemente provveduto ad informare il CORE, aprendo relativo ticket (documentazione in possesso del dipendente ovviamente) come da prassi aziendale, sia prima di uscire che al rientro a casa.
Una commissione disciplinare, fatta da dipendenti che hanno i medesimi diritti e doveri nei confronti del datore di lavoro, ivi compresa la diligenza giuridicamente imposta dal rapporto di lavoro, avrebbe dovuto verificare, con la giusta diligenza, che non vi fossero ticket aperti prima di avviare un procedimento disciplinare, ben consapevole che l’assenza alla visita fiscale potrebbe essere dovuta ad una visita medica per la quale per prassi ed accordo aziendale va aperto un ticket col CORE appunto.
Il semplice e diligente comportamento non avrebbe sortito la contestazione ed avrebbeevitato all’azienda di perpetrare l’ennesima ingiustizia al dipendente, nonché l’accollarsi delle spesegiudiziarie in caso di soccombenza.
A questo punto, stante le superiori motivazioni chiaramente esplicitate, chiediamol’annullamento immediato della sanzione disciplinare di cui alla nota prot. n. U- 7168/19 del24.06.2019 e chiediamo l’apertura di un procedimento disciplinare per la componente dellacommissione disciplinare responsabile del negligente provvedimento.
Invitiamo, altresì, l’azienda a smetterla di porre in essere comportamenti coercitivo/deterrenti e presuntivamente mobbizzanti nei confronti del nostro dirigente sindacale, dichiarando che non saranno oltremodo tollerati altri atteggiamenti similari.
Ad ogni buon conto, nel reciproco interesse di stabilire le corrette relazioni sindacali contrattualmente previste, rimaniamo disponibili ad un confronto aperto che possa porre fine a quanto sopra denunciato.