Con la presente questa O.S. diffida e mette in mora l’Azienda speciale Messina Social City a procedere con l’immediata contrattualizzazione oraria integrativa del personale in possesso dei requisiti, per i nuovi progetti affidati dal Dipartimento Servizi sociali del Comune di Messina alla MSC, ex Avviso 3/2016 PON Inclusione, e a predisporre tempestivamente gli atti utili alla stabilizzazione di tutto il personale avente diritto.

Sul primo punto, quello relativo all’integrazione oraria, la FP CGIL ha già chiesto con forza di estendere la proposta di integrazione oraria anche al personale che in atto svolge mansioni diverse da quelle richieste, ma in possesso dei titoli necessari. Ciò sia perché si valorizzano le professionalità interne attualmente contrattualizzate sia a tempo indeterminato che determinato, sia perché, così procedendo, non si aumenta la percentuale di contratti a tempo determinato e quindi di lavoratori precari. Tale scelta eviterebbe, inoltre, palesi disparità di trattamento con altri lavoratori che in atto svolgono 2 diverse mansioni anche con inquadramento contrattuale differente.

Il secondo punto, quello relativo alla stabilizzazione, si collega direttamente all’ultima questione, quella cioè dell’ulteriore sottoscrizione di contratti a tempo determinato e al divieto di nuove assunzioni a tempo determinato che, a nostro avviso, si applica alla MSC.

A tal proposito, la norma contenuto nell’art.25 “Rapporti di lavoro a termine” del CCNL Coop. Sociali, al comma 2 prevede una ben precisa “clausola di stabilizzazione” che appare utile riportare interamente: “la facoltà di assunzione a tempo determinato, oppure di proroga e/o rinnovo, che superi il termine di 24 mesi, non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della stessa, risultino non avere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto a termine, arrotondato all’unità superiore e comunque eccedente il termine dei 24 mesi, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti”.

A ciò si aggiunge il disposto dell’art. 25 bis del CCNL, in cui si precisa che “l’utilizzo di personale con contratti di lavoro a termine (…), non può complessivamente superare il 30% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e contratto diapprendistato, in forza nell’impresa al 1° gennaio dell’anno di assunzione”.

Alla luce del suddetto dettato contrattuale e considerando che, sempre secondo quanto riportato nel medesimo articolo del CCNL, “l’impresa cooperativa fornirà ogni 12 mesi alle OO.SS., congiuntamente alle RSU o in mancanza alle RSA o alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto informazioni relative alla trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato”, la FP CGIL chiede il formale invio dei seguenti dati:

1)  numero di rapporti di lavoro a tempo determinato sottoscritti alla data dell’1-3-2019;
2)  numero complessivo dei contratti a tempo determinato attivi alla data odierna;
3)  numero dei lavoratori a tempo indeterminato alla data dell’1-1-2020 e alla datadell’ 1-1-2021
4)  elenco dei lavoratori che in atto svolgono mansioni differenti.
Certi di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti