Con delibera n. 881/C del 22/03/2018 veniva indetto il concorso di cui in oggetto, i cui termini sono stati riaperti con delibera n 2017 del 04/07/2018 e sono tanti i vizi formali e sostanziali che rendono lo stesso bando impugnabile in qualsiasi momento.
Innanzitutto, non è stata prevista la riserva dei posti ai sensi dell’art. 1014 comma 1 e 3 del D. Lgs 15/03/2010 n. 66 e dell’art. 678 comma 9 del medesimo decreto, il quale cita che è obbligatorio per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, conseguenza di tale omissione è la non validità del bando.
Continuando, l’art. 35 comma 3 bis D. Lgs 165/2001 nel 2018 prevedeva, alla data di indizione del bando, la riserva dei posti per gli interni del 20%, quindi su n. 17 posti messi a concorso, agli interni spettava solo la riserva di n. 3 posti e non 5 come specifica il bando.
Di particolare rilevanza, la modifica del bando con l’inserimento di nuovi elementi in fase di riapertura termini, evenienza, questa, vietata dalla normativa vigente; in questo caso, volendo rendere efficaci le aggiunte e non invalidare il bando, necessitava una revoca e un ribando dello stesso, cosa non avvenuta nei fatti.
Ancora, l’esclusione di alcuni candidati, che hanno superato la prova preselettiva, in possesso della laurea Magistrale equiparata o equipollente come previsto dal D.M. 509/99 e D.M. 270/04. Inoltre, la delibera n. 72 del 16/01/2019 ammette i candidati dichiarando: “visti i requisiti generali e specifici di ammissione” e ancora “ritenuto che i candidati ammessi alla procedura concorsuale in quanto in possesso dei requisiti specifici di ammissione prescritti nel bando del concorso….. sono quelli individuati nell’allegato B”.
La procedura telematica per la partecipazione al bando conteneva, in ogni caso, un’incongruenza rispetto al bando, che permetteva a tutti di poter partecipare, non essendoci inseriti i “paletti” che avrebbero a monte escluso la partecipazione secondo quanto previsto nel bando. Fra l’altro nel bando veniva specificato che il controllo del possesso dei requisiti veniva espletato dopo la prova selettiva, permettendo potenzialmente anche a chi non li avesse, di poter fare la prova stessa; tuttavia, di questo controllo, non vi è alcuna menzione nella delibera n. 307 del 30/01/2020, motivo per cui non vi è evidenza palese ed incontrovertibile dell’avvenuto controllo.
Siamo di fronte ad un’incongruenza lapalissiana, riscontrabile nell’esclusione, per il requisito di ammissione cioè la Laurea Magistrale, di candidati che attualmente lavorano presso l’ASP di Messina con la qualifica di Collaboratore Amministrativo a tempo determinato, risultati idonei nel concorso pubblico espletato dalla stessa Azienda, ed alcuni di loro sono stati addirittura stabilizzati, quindi assunti a tempo indeterminato, con evidente discriminazione.
Un’altra “stranezza”, le materie prova d’esame, circa 16 molto complesse, che confrontate con la prova di esami del concorso bandito dall’ASP di Messina per Dirigenti Amministrativi (delibera n. 2189 del 18/07/2018), con grande sorpresa, la prova d’esame comprende la metà delle materie previste per il concorso di Collaboratore, e in quest’ultimo sono comprese le materie per il concorso di Dirigente.
Alla luce di quanto sopra, quale atto di formale diffida, si chiede l’annullamento del bando, financo la prova selettiva, ovvero il reintegro di chi è stato escluso in modo palesemente discriminatorio.