La FP CGIL in riscontro alla nota prot.15341 del 14.04.2020 a firma del Segretario di codesta Amministrazione ribadisce quanto già segnalato con proprie note del 27.03.2020 e dell’08.04.2020, ovvero che il sistema delle relazioni sindacali presso le PP.AA. non è stato sospeso per l’emergenza COVID-19 e che i modi e i toni della nota di replica alle segnalazioni della FP CGIL fanno emergere sostanzialmente che, invece, si intende comprimere il confronto sindacale in un Comune dove, sino a qualche mese fa, le relazioni sono state caratterizzate da partecipazione consapevole, dialogo costruttivo ed improntate alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi.

E’ superfluo evidenziare che rispetto ai termini usati nella nota, ovvero, invettiva, volantinaggio, minaccia di sanzioni, tentativi di gestione del personale attributi all’azione della FP CGIL ci riserviamo ogni utile forma di tutela e respingiamo con forza ogni eventuale tentativo di limitare l’esercizio e la libertà della nostra attività sindacale.

Premesso quanto sopra e proprio per dimostrare a qualche alto dirigente del Comune che “vuole buttarla in rissa”, con una nota in cui è facile riscontrare anche attacchi personali allo scrivente, la FP CGIL a conferma del proprio modus operandi, nel rispetto dei ruoli e delle competenze istituzionali cui si rivolge, si limiterà a riformulare in maniera più schematica quanto riportato nelle proprie precedenti note, auspicando che il Sindaco possa celermente rispristinare il clima di relazioni sindacali che ha caratterizzato l’intero mandato.

La FP CGIL con nota del 27.03.2020 ha espresso alcuni rilievi sulla Determinazione 10/2020 con cui sono state definite le misure attuative della deliberazione GM. n° 81 del 13/03/2020, nota a cui nonostante le importanti refluenze sul personale codesta Amministrazione non ha ritenuto dover dare riscontro. Con successiva nota del 08.04.2020 si è proceduto a diffidare i dirigenti dell’Ente a dare tempestiva attuazione alle norme in materia di contenimento emergenza COVID-19.

In particolare nelle predette note del 27.03.2020 e del 08.04.2020 si è rilevato che:

  1. quanto disposto con Deliberazione 81/2020 in materia di individuazione dei servizi indifferibili fosse troppo generico nonostante la norma testualmente disponesse ”limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza”. Tenuto conto che quanto rilevato con nota del 27.03.2020 rientra pienamente nell’esercizio di una costruttiva azione sindacale, soprattutto in una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo, chiediamo di confermare che a tutt’oggi, rectius dopo 22 giorni, alcuni settori dell’Ente non hanno dato esecuzione al 1° Adempimento della Determina del Segretario Generale n.10 del 24.03.2020 e cioè “i dirigenti procederanno con immediatezza alla formale ed analitica ricognizione dei dipendenti……. che sono destinati allo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza o di quelle indifferibili individuate dalla deliberazione della GM 81/2020”. Risultano pubblicate all’albo pretorio dell’Ente solo 3 determinazioni.Se fosse confermato che a tutt’oggi alcuni dirigenti non hanno dato esecuzione al cd. 1° Adempimento, chiediamo di chiarirci in che termini la nostra intimazione di cui allanota del 08.04.2020, rectius a 12 giorni dalla precedente nota rimasta senza riscontro, “a voler disporre con formale provvedimento dei singoli dirigenti all‘individuazione del personale da assegnare ai servizi indifferibili da svolgere in presenza in ufficio, comunicandolo nell‘immediato al personale destinatario” possa essere risultata non appropriata e non coerente alla situazione di emergenza. Sempre in caso di conferma di quanto sopradetto chiediamo di chiarire alla scrivente il senso di quanto riportato nella nota prot.15341/2020 da parte del Segretario Generale ovvero “Non posso non replicare, infatti, che tutti i Dirigenti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in conformità alle direttive emanate con la Determinazione del Segretario Generale n° 10/2020 hanno diligentemente applicato, nei limiti di quanto oggettivamente possibile, misure di razionamento della presenza del personale in ufficio attuando ognuna delle linee di intervento ivi dettagliatamente indicate”.
  2. per quanto disposto dal Segretario Generale con propria determinazione n.10 del 23.03.2020 abbiamo contestato il contenuto nella parte in cui attraverso il 5° Adempimento si dispone ai dirigenti del Comune di fare ricorso “in caso di persistente o sopravvenuta incapienza delle pregresse riserve di ferie o plus-orario individuale …… e soprattutto per il personale appartenente all’Area dei servizi scolastici o socio-assistenziali …”. all’istituto contrattuale dell’orario multiperiodale secondo le previsione dell’art.25 del CCNL Funzioni Locali 2016/18.Quanto esposto con la nota del 27.03.2020 lo riconfermiamo e ribadiamo che, al netto di qualsivoglia interpretazione dell’art.87 del DL18/2020, a supporto le interpretazioni di Ministero PA e dell’Ispettorato della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che mai fanno riferimento a tale istituto contrattuale, la scelta, ove legittima, ci appare inopportuna ed isolata nel panorama nazionale e chiediamo, per ciò, conferma della volontà politica di questa scelta stante che con la deliberazione GM 81/2020 non è stato disposto l’utilizzo di tale istituto contrattuale.Confermiamo, altresì, i nostri dubbi sulle violazioni del vigente sistema delle relazioni sindacali nell’applicazione dell’art.25 del CCNL Funzioni Locali 2016/18; dubbi che si fanno ancor più corposi a seguito di quanto dichiarato nella nota prot.15341 del 14.04.2020 ovvero “non si è in atto modificato l’orario di alcun dipendente, giacché, in atto, tale possibilità è stata solamente prefigurata, nel medio periodo, come soluzione possibile in alcuni e particolari casi ed alla quale si prevede di accedere soltanto nell’ipotesi di ulteriore protrarsi delle misure restrittive disposte dal Governo e ciò, anche al correlato fine di consentire al personale di assicurare comunque le proprie prestazioni senza pregiudizio del monte ferie individuale 2020. Ed è del tutto ovvio, anche senza necessità di puntualizzazione alcuna, che i Dirigenti Comunali, ai quali spetta per legge la gestione del proprio personale, oltre al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica, come sempre hanno fatto in passato, prima di attivare detto strumento osserveranno corrette relazioni sindacali consentendo di accedere al preventivo confronto, così come previsto dagli artt. 4 e 5 del CCNL del Comparto Funzioni Locali.”

    La lettura del 5° Adempimento della Determina 10/2020 che qui si riporta testualmente: “In caso di persistente o sopravvenuta incapienza delle pregresse riserve di ferie o plus-orario individuale per il personale dì cui al superiore punto 3 e soprattutto il personale appartenente all’Area dei servizi scolastici o socio-assistenziali le cui attività risultano sostanzialmente sospese da più tempo, ovvero, fin dall’emanazione dei primissimi decreti dichiarativi dell’emergenza nazionale, i Dirigenti provvederanno, ai fini della copertura di ulteriori periodi di astensione lavorativa non compensabili con ferie o plus-lavoro, mediante l’applicazione diretta ed immediata dell’istituto dell’orario MULTIPERIODALE secondo le previsioni di cui all’art. 25 del CCNL del 21/05/2018.”, non conferma in alcun modo quanto dichiarato nella nota prot.15341/2020 e sopra riportato, in quanto non rinvia l’applicazione dell’istituto di cui all’art.25 al protrarsi delle misure restrittive ma ne dispone l’applicazione diretta ed immediata non facendo alcun riferimento all’informazione sindacale e al preventivo confronto.
  3. In ultimo in riferimento all’utilizzo delle ferie 2020 si chiede di verificare se anche in questo caso i dirigenti abbiano dato esecuzione puntuale a quanto disposto con la Determina 10/2020 ovvero che i dipendenti “dovranno, in prima istanza, essere collocati in ferie d’ufficio per tutto il perìodo corrispondente al cumulo pregresso esistente al 31/12/2019” in quanto ci risulta che alcuni dipendenti siano stati collocati in ferie d’ufficio utilizzando la disponibilità individuale del 2020 e che qualche dirigente, determina 706 del 27.03.2020, abbia disposto che “Il personale nelle giornate di non presenza sarà collocato in ferie d’ ufficio, in riposo compensativo in conto ferie 2020, nel limite di quelle maturate e comunque non oltre 6/12, o infine, con carico di recupero nell’ultimo quadrimestre dell’anno”, addirittura in questo ultimo caso disponendo l’utilizzo dell’art.25 del CCNL Funzioni Locali 2016/18 e, quindi, in contraddizione a quanto riportato nella nota prot.15341/2020 dal Segretario Generale. Ribadiamo che le condizioni per la fruizione delle ferie 2020 da parte del personale, sia che esso sia impegnato in attività indifferibile da rendersi in presenza, sia che esso svolga la propria attività in modalità remota, sia che sia stato “esonerato”, sono e restano quelle ordinariamente previste dal CCNL del comparto Funzioni Locali. In recenti pareri è lo stesso Ispettorato per la funzione pubblica della PCM, rispondendo a segnalazioni della FP CGIL, in merito alla condotta tenuta da Enti per quanto attiene sull’uso delle ferie 2020 del personale in disponibilità ai fini del diradamento delle presenze, che ha chiarito alcuni aspetti che attengono alla corretta interpretazione sia della Circolare esplicativa 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, sia degli art.87 e 25 del DL 18/2020. In particolare i pareri chiariscono che:

1. le ferie pregresse sono le ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali e che quindi la norma deve intendersi riferita alle ferie del 2019 o precedenti;

2. ai fini degli strumenti previsti dalla norma per il diradamento del personale è da escludere il ricorso alle ferie 2020;

3. le ferie 2020 non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previste dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020.

Certi di aver soddisfatto le esigenze di chiarezza formulateci “cordialmente” con la nota prot.15341 del 14.04.2020 si rimane in attesa di un sollecito riscontro e si resta a disposizione, come di solito, a un confronto fattivo per soluzioni che vedano rispettati i diritti dei lavoratori e le esigenze organizzative in tale fase di emergenza.